Statuto dell’Associazione di volontariato
“IL MOSAICO”
Allegato A) all’atto in data 6 dicembre 2022 N. 50228/20394 di repertorio Notaio Luca Lori Statuto dell’Associazione di volontariato “IL MOSAICO”
Articolo 1 – Denominazione
E’ costituita un’Organizzazione di Volontariato denominata: “IL MOSAICO” nel prosieguo semplicemente “Associazione”. L’Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione “Organizzazione di Volontariato” o l’acronimo “Odv” a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017.
Essa è regolata dal presente statuto.
Articolo 2 – Sede
L’Associazione ha sede legale in Giussano (MB).
Il trasferimento della sede dell’Associazione in altro indirizzo nell’ambito del Comune di Giussano non comporterà la necessità di modificare il presente statuto salva l’effettuazione delle necessarie comunicazioni agli Enti ed alle Istituzioni competenti.
Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e all’estero.
Articolo 3 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 4 – Finalità e scopi
L’Associazione è apolitica e indipendente e svolge la propria attività, senza finalità di lucro, e con l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche о di utilità sociale verso le persone con disabilità.
L’Associazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.
Per il perseguimento degli scopi l’Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle attività di:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunita’ e delle iniziative di aiuto reciproco;
- organizzazione e gestione di di attivita’ culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ di interesse generale;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonche’ attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa;
- beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita’ di interesse generale.
In concreto l’Associazione si propone inoltre di:
- sviluppare una cultura della solidarietà e dell’inclusione sociale delle persone con disabilità;
- stabilire rapporti con gli enti locali e con i centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;
- sostenere la prevenzione e la conoscenza della disabilità, sostenere il benessere, la tutela e l’assistenza sociale e sanitaria delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- promuovere lo scambio di informazioni di carattere legislativo e sociale sul tema della disabilità;
- favorire attraverso azioni positive, di sostegno e di sensibilizzazione o anche tramite bandi e/o concorsi, l’integrazione scolastica, le attività legate al tempo libero, la qualificazione e l’inserimento nel mondo del lavoro, lo sviluppo delle politiche a sostegno della famiglia e del “Dopo di noi”;
- promuovere, costituire, amministrare strutture. sociali e socio-assistenziali;
- fornire supporto sociale e psicologico alle famiglie;
- dare supporto nella ricerca del lavoro attraverso la stesura di curriculum vitae e l’indirizzamento nelle agenzie di lavoro interinale; indirizzare i disabili e le loro famiglie nei servizi sociali che rispondano alle loro necessità personali e abitative;
- attivare pratiche per le pensioni sociali e di invalidità;
- coinvolgere i disabili come parte attiva nelle opere e nelle attività che svolgerà l’Associazione per raggiungere i suoi obiettivi: ad esempio raccolta fondi, sistemazione ambienti.
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Al fine di svolgere le proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L’associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell’ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell’articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.
L’Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e le finalità solidaristiche.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, così come disciplinate dalla normativa vigente in tema di OdV, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime. In relazione a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.
Articolo 5 – Soci
Sono soci tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all’Associazione, vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta.
L’Associazione si compone di un numero illimitato di soci, distinti in:
- Soci Fondatori: coloro che hanno fondato l’Associazione, sottoscrivendone l’atto costitutivo con le loro libere offerte hanno contribuito a creare il patrimonio iniziale dell’Associazione;
- Soci Ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione versando una quota associativa annua.
La quota associativa vale per l’anno solare in cui è versata tutti i soci sono tenuti al versamento della stessa.
Ai sensi dell’art. 24 Cod. Civ. le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di intrasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.
Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.
Chiunque intenda diventare socio deve:
- presentare domanda su apposito modello, redatto secondo le indicazioni contenute in apposito Regolamento;
- accettare e condividere quanto indicato nel presente statuto.
L’Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa a prevedendo per i soci il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.
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I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime siano emanate dagli organi dell’Associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite.
Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017.
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Articolo 6 – Perdita della qualità di Socio
La qualità di socio può venir meno per recesso volontario, decadenza, sospensione, esclusione o decesso.
Nel primo caso il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell’Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
Il Consiglio direttivo può dichiarare decaduto d’ufficio il Socio che:
- non ha versato la quota associativa entro la scadenza annuale stabilita per il versamento;
- non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione.
Il socio decaduto può comunque ripresentare domanda di ammissione all’Associazione.
L’assemblea, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può dichiarare l’esclusione del socio per indegnità o per condotta immorale o non conforme all’attività dell’Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:
- non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
- svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell’Associazione;
- leda l’immagine dell’Associazione;
L’esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata. In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata del Collegio dei Probiviri dell’Associazione per esporre in tale sede le proprie ragioni.
Il Collegio dei Probiviri può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.
Nel caso in cui il socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente.
Articolo 7 – Patrimonio ed Entrate
Il patrimonio dell’Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:
* il Fondo di Dotazione iniziale;
* beni mobili ed immobili;
* donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.
L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:
- quote associative;
- i redditi del patrimonio;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di enti privati;
- i contributi di organismi internazionali;
- le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;
- manifestazioni e altre iniziative di raccolte di fondi;
- ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.
Articolo 8 – Organi
Sono Organi Sociali:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Segretario
- il Tesoriere;
- gli Organi di controllo e revisione, qualora la loro istituzione venga deliberata dall’Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria per legge;
- il Collegio dei Probiviri, qualora la sua istituzione venga deliberata dall’Assemblea dei Soci.
Tutte le cariche sono elettive, con libera eleggibilità.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vice-presidente, Segretario Tesoriere.
Articolo 9 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.
L’Assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l’Assemblea ha il compito di:
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e la relazione annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare le direttive per l’attività dell’Associazione;
- deliberare sugli argomenti che siano sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione, sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e sulla conseguente devoluzione del suo patrimonio nel rispetto del successivo articolo 20.
L’assemblea delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
Articolo 10 – Deliberazioni assembleari
Il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea degli associati almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del relativo bilancio. Essa deve essere inoltre convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
La convocazione deve essere fatta senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, tutti gli associati, almeno almeno 7 giorni prima della data della riunione stabilita.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno.
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L’Assemblea Straordinaria delibera eventuali modifiche al presente
statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione
e la conseguente devoluzione del suo patrimonio. L’Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente, dalla maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o da 2/3 dei soci.
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Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione occorre che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere siano assunte a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida, ad eccezione di quanto previsto per lo scioglimento, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Le deliberazioni delle Assemblee sono assunte a maggioranza dei soci presenti in proprio o tramite delega, a mezzo di alzata di mano o di scrutinio segreto.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio. Nessun socio può rappresentare più di un socio.
La delega va rilasciata per iscritto ad altro Socio.
In deroga all’art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati.
L’intervento alle Assemblee in audio – video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno.
A norma dell’articolo 21 del Codice Civile, lo scioglimento dell’Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori.
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L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione. Le assemblee verranno verbalizzate, trascritte sul libro verbali, e ivi sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Detto libro verbali, unitamente ai bilanci e a tutti gli altri libri, atti e registri dell’Associazione, restano a disposizione di tutti gli Associati per la consultazione presso la sede dell’Associazione.
Articolo 11 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri da cinque a nove, eletti dall’Assemblea, scegliendoli tra i soci, ogni tre anni e rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che per legge o statuto spettano all’Assemblea.
In particolare, il Consiglio Direttivo si occupa:
- dell’ammissione di nuovi soci;
- di stabilire le quote annuali dovute dai soci;
- della convocazione delle Assemblee;
- di attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea;
- di conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o ad uno o più amministratori, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- di predisporre il bilancio preventivo dell’Associazione;
- di predisporre il bilancio annuale consuntivo dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea;
- di redigere a consuntivo la relazione annuale;
- di emanare, modificare, revocare, nell’ambito delle proprie competenze, regolamenti interni o altre disposizioni;
- di assumere eventuale personale dipendente;
- di vigilare sul buon funzionamento dell’Associazione, favorire e valutare l’attività dei volontari e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi associativi;
- di predisporre il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e’ generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
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Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare uno o più regolamenti che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione.
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Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell’ultima votazione precedente, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea convocata.
Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l’assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza per sostituire i consiglieri mancanti.
I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno la maggioranza dei membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti.
La convocazione deve essere fatta a mezzo di messaggio elettronico, fax, o lettera. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
La convocazione va comunicata anche ai Probiviri e all’Organo di Controllo e Revisione, ove istituiti, che hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione dell’Associazione.
L’intervento alle riunioni in audio video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 12 – Presidente e il Vice Presidente
Il Presidente ed il Vice Presidente dell’Associazione, sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano fra i presenti. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione in collaborazione con il Tesoriere e il buon andamento della vita e delle attività dell’Associazione anche con iniziative organizzative, cura l’osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma quando necessaria.
In particolare il Presidente si preoccupa:
- di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, curando l’esecuzione delle relative deliberazioni;
- di deliberare su tutte le questioni che, per legge o per Statuto non siano di competenza dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio direttivo o di altro organo dell’Associazione.
Il Presidente svolgerà inoltre le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 14 dello Statuto.
Articolo 13 – Segretario
Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno. Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; ha inoltre la responsabilità della corretta tenuta dei libri sociali. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne estratti.
Egli esercita inoltre ogni altra funzione ad esso demandata dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo, e dal Presidente.
Articolo 14 – Tesoriere
Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo, anche tra i non soci. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell’Associazione, di sovraintendere a tutta l’attività amministrativa vigilando per una corretta ed equilibrata gestione.
Articolo 15 – Direttore
Il Consiglio Direttivo può nominare un direttore stabilendone compiti e funzioni.
Il Direttore, previa delega (generale o speciale) da parte del Consiglio stesso:
- concorda e sottoscrive convenzioni, contratti ed accordi con soggetti terzi;
- coordina e porta a compimento progetti individuati dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo provvederà all’atto della nomina del Direttore a determinarne il compenso, la durata dell’incarico, strumenti di verifica del suo operato ed eventuale recesso della delega.
Il Direttore non può essere scelto tra i soci dell’Associazione.
Articolo 16 – Organo di controllo e revisione
La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall’Assemblea qualora la stessa 10 ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.
La composizione, le competenze e le funzioni dell’Organo di controllo sono indicate nell’art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.
L’organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto. Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione.
In tal caso l’organo di controllo e’ costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.
Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.
Il Revisore può assistere alle riunioni dell’assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Articolo 17- Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.
I Probiviri sono nominati in un numero di tre, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Possono essere designati Probiviri uomini e donne di comprovata onestà e saggezza.
La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica.
Il collegio dei Probiviri ha poteri consultivi.
Il compito del Collegio è quello di dirimere i conflitti che possano sorgere fra i soci o fra i soci e il Consiglio Direttivo, nonché di fornire allo stesso Consiglio i pareri che quest’ultimo riterrà opportuno deferire al Collegio stesso.
E’ facoltà dei Probiviri partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. In particolare, il Collegio dei Probiviri dovrà:
- verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- convocare, in caso di necessità, l’Assemblea, qualora il Consiglio direttivo non possa o non voglia farlo o in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio direttivo.
- decidere senza formalità di rito, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte di un socio per controversie interne all’Associazione.
- decidere urgentemente sulla esclusione dei soci deliberata dall’assemblea a norma del precedente articolo 7;
- deliberare su ogni ulteriore questione loro sottoposta dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
Articolo 18 – Esercizio Sociale
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio annuale riferito a tale data è predisposto dal Consiglio, corredato dalla relazione annuale e dalla Relazione dell’Organo Controllo e Revisione (se nominati).
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti.
Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente. alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.
L’Associazione deve redigere il bilancio conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente.
Dopo l’approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
Nei casi previsti dall’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l’Associazione ha l’obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.
Articolo 19 – Libri dell’Associazione
L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
- Il libro degli associati o aderenti;
- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.
Articolo 20 – Scioglimento
Qualora lo scopo dell’Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in genere ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dall’articolo 27 del Codice Civile, l’Associazione si scioglierà.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci.
Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione di volontariato che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Articolo 21 – Norme di riferimento
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm. e integrazioni, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.
I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell’ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all’interno dell’Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.
Il presente statuto entra in vigore nel momento in cui viene adottato dall’assemblea e registrato presso gli uffici competenti.
Ai sensi dell’art. 101 comma 10 del DLgs. 117/2017 e successive modifiche, le norme di carattere fiscale o generale introdotte dal Decreto stesso e che sono legate all’istituzione del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o all’ottenimento del parere positivo della Commissione Europea, entreranno in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del R.U.N.T.S.
Nel periodo transitorio sono fatte salve le norme agevolative previste dal D.Lgs. 460/97 per l’Ente, quale Onlus di diritto.